Cooperativa
di Garanzia fra Commercianti, per la tutela della propria Clientela, ha
istituito la funzione di gestione reclami. Nel caso in cui insorga una
contestazione relativa a comportamenti o omissioni dell’intermediario, il
Cliente può presentare reclamo in forma scritta, attraverso le seguenti
modalità:
-
A mezzo posta ordinaria o raccomandata A/R all’indirizzo:
- Cooperativa di Garanzia fra Commercianti Società cooperativa,
Via
Verdi 2 40121 Parma
-A mezzo fax al n° 0521228680
- A mezzo posta elettronica all’indirizzo:
–
-
Consegna a mano presso la sede del Confidi
Il reclamo di norma deve avere i seguenti contenuti:
- Dati Identificativi del Cliente: denominazione o ragione sociale, codice
fiscale/partita iva, sede legale, ecc.; Indirizzo al quale inoltrare la
risposta scritta;
-
Recapito telefonico al quale il cliente può essere contattato per richiesta di
chiarimenti o approfondimenti;
-Descrizione chiara del motivo della contestazione imputata al Confidi,
riconducibile ad un comportamento od omissione, allo stesso imputabile;
- Eventuale documentazione utile a supporto della contestazione formulata al Confidi.
In ogni caso, la comunicazione scritta deve evidenziare in maniera non equivoca
la propria natura di reclamo.
L’intermediario si pronuncerà sul Reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del
medesimo, dandone comunicazione al Cliente.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere
al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), consultando
il sito arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedendo informazioni presso le
Filiali della Banca d’Italia, o alla Cooperativa di Garanzia.
Prima di fare
ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente deve esperire il procedimento di
mediazione previsto dal comma 1-bis, art. 5, d. Lgs. 28/2010, ricorrendo
all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario
Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie - ADR, oppure ad uno degli altri organismi di
mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti
nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come
rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito conciliatorebancario.it
oppure chiedendo informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, o alla
Cooperativa di Garanzia.
Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere
all’Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell’ABF ritenuta non
soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza
il raggiungimento di un accordo.
RENDICONTO SULL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RECLAMI
ANNO 2016;
Si dà atto che non sono pervenuti reclami
ANNO 2015;
Si dà atto che non sono pervenuti reclami
ANNO 2014
Si dà atto che non sono pervenuti reclami
Anno 2013
Si dà atto che non sono pervenuti reclami
Anno 2012
Si dà atto che non sono pervenuti reclami
Anno 2011
Si dà atto che non sono pervenuti reclami